Sez. 2, Sentenza n. 5530 del 23/10/1979 (Rv. 402110 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nei procedimenti cautelari, ivi compreso il procedimento possessorio, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 (in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario, di cui al RD 30 gennaio 1941 n 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, la quale e intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, senza necessita di una esplicita declaratoria, mentre, nella successiva fase a rito ordinario (giudizio di merito, di convalida ecc) ove quell'urgenza viene per definizione a cadere, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini, ai sensi dell'art 1 della citata legge n 742 del 1969. (Conf 4730/78, mass n 382153; (Conf 3370/75, mass n 377508; (contra 1375/77, mass n 385089; (contra 865/76, mass n 379535; (contra 2221/75, mass n 376012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)