Sez. 1, Sentenza n. 2221 del 04/06/1975 (Rv. 376012 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI DI SEQUESTRO - INAPPLICABILITA - GIUDIZIO SULLA CONVALIDA E SUL SEQUESTRO - CONTESTUALITA - SOSPENSIONE - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI DI SEQUESTRO - INAPPLICABILITA - GIUDIZIO SULLA CONVALIDA E SUL SEQUESTRO - CONTESTUALITA - SOSPENSIONE - APPLICABILITA.*
La sospensione dei termini durante il periodo feriale non si applica ai procedimenti cautelari di sequestro, sia per quanto riguarda la concessione immediata del provvedimento, sia per quanto riguarda il giudizio di convalida, il quale venga trattato separatamente dal merito. Se invece la decisione sulla convalida e contestuale a quella della controversia di merito e le due cause sono trattate in un medesimo processo, il giudizio di convalida assume la natura di causa accessoria rispetto al giudizio di merito, al quale vanno applicate le regole generali e, conseguentemente, la sospensione dei termini durante il periodo feriale. In tal caso il termine di impugnazione e sospeso, tanto se l'impugnazione riguarda il solo merito, quanto se riguarda sia la convalida del sequestro sia il merito. (Conf 4341/74, mass n 375026; V 3025/74, mass n 371475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)