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Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 09/07/1971 (Rv. 352983 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - TACITA - NECESSITA DI UN ATTO DI DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352983-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - TACITA - NECESSITA DI UN ATTO DI DISPOSIZIONE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE.*

L'art 476 cod civ richiede, ai fini dell'accettazione tacita della eredita, la ricorrenza di due condizionì il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volonta di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualita di erede. Tali condizioni non sono realizzate esclusivamente da Atti dispositivi dell'eredita e sussistono, entrambe, nell'Esercizio dell'Azione di riduzione. L'Esercizio di tale Azione, infatti, presuppone necessariamente la volonta di accettare, non avendo alcuna ragion d'essere senza tale volonta ed, inoltre, spetta soltanto ad un soggetto che, per definizione, riveste la qualita di erede. (Conf 2476'64' 1679'63' 1216'49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)