Sez. 2, Sentenza n. 1021 del 20/03/1976 (Rv. 379676 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - TACITA - IN GENERE - ATTI DI GESTIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - COMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI ASSUMERE LA VESTE DI EREDE - UNIVOCITA - NECESSITA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE - ACCETTAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - TACITA - IN GENERE - ATTI DI GESTIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - COMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI ASSUMERE LA VESTE DI EREDE - UNIVOCITA - NECESSITA - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE - ACCETTAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
Non solo gli Atti dispositivi, ma anche gli Atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredita, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarita di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonche della natura ed importanza nonche della finalita degli Atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso occorre che si tratti di Atti incompatibili con la volonta di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre invece sono privi di Rilevanza tutti quegli Atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualita di erede, come avviene, ad esempio, col pagamento delle imposte di successione, che ha natura e finalita meramente fiscali. (V 1498/74, mass n 369611; (V 2200/71, mass n 352983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)