Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986 (Rv. 444534 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FACILE E SICURA ELIMINABILITÀ DEI VIZI - ESCLUSIONE - RIMEDI APPLICABILI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FACILE E SICURA ELIMINABILITÀ DEI VIZI - ESCLUSIONE - RIMEDI APPLICABILI.*
La possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1668 cod. civ., nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla sua destinazione, mentre, invece, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma della norma predetta, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dello appaltatore. (V 904/80, mass n 404323; (Conf 1617/63, mass n 262437; (Conf 1317/62, mass n 252128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)