Sez. 2, Sentenza n. 904 del 09/02/1980 (Rv. 404323 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di appalto, ai fini della risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il legislatore ha specificato l'estremo della gravita dell'inadempimento richiesto dall'art 1455 cod civ e, nel contempo, ha derogato a tale norma generale, esigendo una gravita maggiore di quella ordinariamente richiesta, con lo stabilire, nel secondo comma dell'art 1668 cod civ, che la risoluzione puo essere domandata dal committente se le difformita o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. A tal fine, la valutazione delle difformita o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalita delle persone, mentre dev'essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilita di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano stati dedotti in contratto. (Conf 1365/78, mass n 390741; (Conf 3981/76, mass n 382650; (Conf 2314/64, mass n 303474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)