Sez. 1, Sentenza n. 257 del 13/01/2004 (Rv. 569393 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Contraffazione per equivalenza - Condizioni - Accertamento dell'equivalenza della soluzione - Spettanza al giudice di merito - Relativo apprezzamento - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE
In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. L'accertamento concreto dell'equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)