Sez. 1, Sentenza n. 22351 del 02/11/2015 (Rv. 637807 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Contraffazione per equivalenza - Condizioni - Riproduzione solo parziale - Accertamento dell'equivalenza della soluzione - Spettanza al giudice di merito - Relativo apprezzamento - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE
In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere il raggiungimento del medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, dovendosi qualificare per tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, poiché solo in questo caso si può ritenere che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. Tuttavia, una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sé, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca, secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, di ritenere l'utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)