Sez. 2, Sentenza n. 10396 del 03/12/1994 (Rv. 489015 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Clausola compromissoria per arbitrato libero - Difetto di giurisdizione o di competenza - Esclusione - Rinuncia convenzionale all'azione - Configurabilità - Difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di primo grado sul presupposto di una valida clausola di arbitrato irrituale - Ritenuta inesistenza o invalidità della clausola da parte del giudice d'appello - Rimessioni della causa al primo giudice - Esclusione - Obbligo di deciderla nel merito - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
La clausola compromissoria per arbitrato libero comportando un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non per l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, determina l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione, sicché l'ostacolo alla cognizione giudiziaria rappresentato da tale rinuncia non da luogo a difetto né di giurisdizione, ne di competenza. Ne consegue che se il giudice di primo grado sul presupposto di una valida clausola di arbitrato irrituale abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il giudice d'appello che ritenga inesistente od invalida detta clausola e perciò superata la questione pregiudiziale, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 Cod. Proc. Civ. di rimessione al primo giudice, dovendo intendersi la sentenza di primo grado in realtà come decisione sull'ammissibilità della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)