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Sez. 2, Sentenza n. 5037 del 09/06/1987 (Rv. 453638 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - NATURA - EFFETTI - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER RINUNCIA CONVENZIONALE ALL'AZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI DETTO OSTACOLO - RISOLUZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO - CONSEGUENZE - DECLARATORIA DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER LA RITENUTA ESISTENZA DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO LIBERO - ESCLUSIONE DI DETTA CLAUSOLA O DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA AD OPERA DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI STATUIRE NEL MERITO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453638-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - NATURA - EFFETTI - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER RINUNCIA CONVENZIONALE ALL'AZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI DETTO OSTACOLO - RISOLUZIONE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO - CONSEGUENZE - DECLARATORIA DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER LA RITENUTA ESISTENZA DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO LIBERO - ESCLUSIONE DI DETTA CLAUSOLA O DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA AD OPERA DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI STATUIRE NEL MERITO - SUSSISTENZA.*

Il compromesso o la clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale, comportando un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti, e non per l'Esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, determinano l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale alla Azione, sicché l'ostacolo alla cognizione giudiziaria rappresentato da una siffatta rinuncia non dà luogo né a difetto di giurisdizione, né, come nell'arbitrato rituale, a difetto di Competenza; e lo stabilire se tale ostacolo sussista implica la risoluzione di una semplice questione pregiudiziale di merito. Pertanto, ove il giudice di primo grado, ritenendo l'esistenza di una valida clausola compromissoria per arbitrato libero, abbia dichiarato improponibile la domanda senza entrare nel merito e senza esaminare gli altri punti della controversia, il giudice di appello che ritenga, invece, inesistente o invalida detta clausola e, quindi, superata detta questione pregiudiziale, è tenuto a statuire nel merito, non ricorrendo nessuno dei casi di rimessione al primo giudice tassativamente previsti dagli art. 353 e 354 cod. proc. civ. a garanzia del doppio grado di giudizio. (V 1995/81, mass n 412699; (V 69/74, mass n 367593; (V 2608/64, mass n 303924).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)