diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 352 del 03/03/1965 (Rv. 310592 - 01)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ASSICURAZIONE VOLONTARIA INVALIDITA E VECCHIAIA - RAPPORTI CON QUELLA OBBLIGATORIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310592-01

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ASSICURAZIONE VOLONTARIA INVALIDITA E VECCHIAIA - RAPPORTI CON QUELLA OBBLIGATORIA - FATTISPECIE.*

In tema di previdenza sociale l'Assicurazione volontaria contro la invalidita e la vecchiaia, di cui all'art 58 del RDL 4 ottobre 1935 n.1827, e una continuazione dell'Assicurazione obbligatoria, trattandosi del medesimo precedente rapporto assicurativo, che continua per effetto della sostituzione novativa di uno dei soggetti ai quali in precedenza faceva carico l'obbligazione del pagamento dei contributi. Tale collegamento tra l'Assicurazione obbligatoria e quella volontaria e la sostanziale unitarieta del rapporto importano che la seconda puo sussistere e spiegare i suoi effetti solo se ed in quanto sussista la prima, per cui, se, per libera Determinazione dell'interessato, la Assicurazione obbligatoria sia stata sostituita, sia pure retroattivamente, da altra Forma di previdenza (nel caso, per effetto di dichiarazione di riscatto operata dall'interessato, gia dipendente non di ruolo di amministrazione dello stato, a norma dell'art 9 del DL 7 aprile 1948 n.262), e si sia cosi posto nel nulla quel periodo assicurativo e contributivo di cui il secondo (di Assicurazione volontaria) costituiva una prosecuzione, neppure puo continuare a sussistere quella fase di Assicurazione volontaria di cui l'altra, venuta meno, costituiva il presupposto, ne e possibile scindere i due periodi per poter procedere ad una liquidazione di pensione in base ai soli contributi volontari. (Cfr. 2060/63, 1544/62, 1545/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)