Sez. L, Sentenza n. 557 del 20/01/1983 (Rv. 425333 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ASSICURAZIONE VOLONTARIA INVALIDITÀ E VECCHIAIA - RAPPORTI CON QUELLA OBBLIGATORIA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ASSICURAZIONE VOLONTARIA INVALIDITÀ E VECCHIAIA - RAPPORTI CON QUELLA OBBLIGATORIA - FATTISPECIE.*
Il collegamento tra l'Assicurazione obbligatoria e quella volontaria importa che la seconda può sussistere e spiegare i suoi effetti solo se ed in quanto sussista la prima così che, a norma dell'art. 58 del R.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827, non possono conservarsi i diritti derivanti dall'Assicurazione obbligatoria, se questa sia venuta meno per essere stata sostituita, sia pure retroattivamente, da altra Forma di previdenza. Pertanto ove per libera Determinazione dell'interessato sia venuto meno quel periodo di Assicurazione (obbligatoria) di cui il secondo (di Assicurazione volontaria) costituiva prosecuzione, neppure può continuare a sussistere questa fase di cui l'altra venuta meno costituiva il presupposto di diritto e di fatto, con la conseguenza che non è possibile scindere il periodo coperto da Assicurazione volontaria per procedere ad una liquidazione della pensione in base ai soli contributi versati in quest'ultimo periodo. (Conf 352/65, mass n 310592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1857 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)