Sez. 3 - , Sentenza n. 15982 del 07/06/2023 (Rv. 667869 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Art. 1, comma 3, l. n. 990 del 1969 - Dizione “contro la propria volontà” - Interpretazione conforme alla normativa unionale - Terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva - Copertura assicurativa - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l'espressione "contro la propria volontà" contenuta nell'art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, "ratione temporis" applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico "vulneratus ante onmia reficiendus", nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Preleggi art. 12, Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5, Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)