Sez. 3 - , Ordinanza n. 12231 del 09/05/2019 (Rv. 653892 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Terzo trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico dell’assicuratore - Ignoranza dell’illegale circolazione - Rilevanza - Fatto costitutivo - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell'assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto costitutivo della pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/09/2005 num. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)