Sez. L, Sentenza n. 709 del 26/01/1983 (Rv. 425452 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione - compiuta dal giudice del merito - delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 3 del C.C.n.L. del 1973 per gli addetti al settore edile attribuisse la qualifica di operaio specializzato non a qualsiasi conduttore di una macchina semovente, ma soltanto al conduttore di una macchina semovente tale da richiedere particolare Competenza tecnico-pratica).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)