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Sez. L, Sentenza n. 709 del 26/01/1983 (Rv. 425452 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425452-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione - compiuta dal giudice del merito - delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 3 del C.C.n.L. del 1973 per gli addetti al settore edile attribuisse la qualifica di operaio specializzato non a qualsiasi conduttore di una macchina semovente, ma soltanto al conduttore di una macchina semovente tale da richiedere particolare Competenza tecnico-pratica).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)