Sez. L, Sentenza n. 838 del 05/02/1985 (Rv. 439020 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un contratto collettivo di diritto comune è incensurabile in Sede di legittimità solo se compiuta nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, trascurando il dato letterale del contratto aziendale 8 agosto 1969 e la relativa nota a verbale, aveva assegnato rilievo, nell'indagine concernente la Determinazione della qualifica spettante ai lavoratori, alle concrete mansioni dei medesimi e omesso di accertare se la qualifica rivendicata fosse corrispondente a quella attribuita dal precedente C.C.n.L. del 1962 per il personale dipendente da imprese portuali). (Conf 2579/84, mass n 434595; (Conf 979/83, mass n 425746; (Conf 709/83, mass n 425452; (Conf 1516/81, mass n 412174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)