Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19714 del 25/07/2018 (Rv. 650285 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Foro convenzionale esclusivo - Deroga per ragioni di connessione - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle clausole convenzionali di foro esclusivo contenute nei contratti stipulati dal convenuto con i terzi chiamati in causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)