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Sez. 3, Sentenza n. 8316 del 21/08/1998 (Rv. 518279 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Foro convenzionale esclusivo - Deroga per ragioni di connessione o di cumulo soggettivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518279-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

Il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 cod. proc. civ.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle regole della "prevenzione" o dell'"assorbimento", ovvero, ancora, del " cumulo soggettivo" (art. 31 - 40 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)