Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 02)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE | Demanialità delle acque - Insuscettibilità di usucapione - Maturazione dell'usucapione in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 36 del 1994 - Irrilevanza - Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1158, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)