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Sez. L, Sentenza n. 19139 del 13/09/2007 (Rv. 598920 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Notaio rogante l'atto costitutivo - Compenso professionale per la confezione dell'atto - Richiesta nei confronti della società - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598920-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Il notaio rogante l'atto costitutivo di una società di capitale non può agire direttamente nei confronti della società per la corresponsione del compenso professionale per la confezione dell'atto. Non solo, infatti, la nuova persona giuridica non è parte del rapporto di lavoro autonomo intellettuale, stipulato tra i promotori della società ed il professionista, ma quest'ultimo, terzo a tutti gli effetti nei confronti della società stessa, non può avere azione diretta per le obbligazioni contratte da persone fisiche nell'interesse della futura persona giuridica prima della sua costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)