Sez. 3, Sentenza n. 21520 del 12/11/2004 (Rv. 578026 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI | Obbligazioni contratte in nome della costituenda società - Responsabilità personale e diretta dei promotori - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI
Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell'art. 2331 cod. civ., responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome, atteso che la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilità di coloro che hanno agito per il medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)