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Sez. 3, Sentenza n. 3451 del 07/06/1982 (Rv. 421428 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - ACCERTAMENTO ANCHE IN SEDE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1982-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421428-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - ACCERTAMENTO ANCHE IN SEDE DI RINVIO.*

L'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 - nel sostituire la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, lett. A, del d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 - ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale dei rapporti agrari, richiedendo che il concedente deve avere altresì esercitato l'attività di coltivatore diretto per almeno due anni nell'ultimo decennio. Questa norma, espressamente dichiarata di immediata applicazione nei procedimenti in corso (in qualunque grado), comporta - qualora la sussistenza di tale ulteriore requisito non sia stata valutata nella fase di merito - la Cassazione della sentenza d'appello, perché il giudice del rinvio accerti, senza le limitazioni previste dall'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., la ricorrenza di detto nuovo requisito, ai fini dell'applicazione concreta dello ius superveniens. (Conf 3794/81, mass n 414427; (Conf 2275/81, mass n 413011; (Conf 741/81, mass n 411216).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)