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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9983 del 28/03/2022 (Rv. 664155 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Applicazione del condono - Art. 24 del d.l. n. 429 del 1982 - Imponibile - Nozione.
Stato
decisa il 2022-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664155-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di condono relativo a tributi soppressi, il termine "imponibile", di cui all'art. 24, comma 1, del d.l. n. 429 del 1982, conv. dalla l. n. 516 del 1982, e succ. mod., ha il significato di reddito a cui commisurare l'imposta, nella cui determinazione non assumono rilevanza le perdite dichiarate, poiché le disposizioni tributarie in tema di condono sono finalizzate ad assicurare all'erario il credito tributario quantificato sull'esclusiva base di imponibili effettivi, e non ipotetici, quali sono quelli derivanti dall'eventuale e futura incidenza delle perdite dichiarate.

Decreto Legge 20/09/1982 num. 429 art. 24, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)