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Sez. 5 - , Sentenza n. 21116 del 04/07/2022 (Rv. 665304 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Imposte dirette soppresse con la riforma tributaria del 1972 - Istanze di condono anteriori alla l. n. 27 del 1983 - Importo da iscrivere a ruolo ai fini della sanatoria - Individuazione - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665304-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

In tema di definizione delle controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria del 1972, l'interpolazione operata dall'art. 2 bis del d.l. n. 916 del 1982 (introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 1983) al disposto dell'art. 24, comma 1, del d.l. n. 429 del 1982 (conv. dalla l. n. 516 del 1982), che ha sostituito alle parole "di quello accertato dall'ufficio" le parole "del maggiore imponibile accertato dall'ufficio", non ha valenza innovativa e nemmeno interpretativa della pregressa disposizione, ma ne esplicita il significato giĆ  univocamente attribuibile in base a criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica; pertanto, anche per le istanze di condono formulate prima della l. n. 27 del 1983, l'importo da iscrivere a ruolo ai fini del perfezionamento della sanatoria va determinato su un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall'ufficio.

Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 bis CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 24 com. 1, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)