Sez. 5, Sentenza n. 8843 del 16/04/2014 (Rv. 630654 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Mandato ad investire somme di denaro - Interessi e prelievi percepiti dal mandante - Assoggettabilità a tassazione - Sussistenza - Appropriazione indebita del capitale da parte del mandatario - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte sui redditi, gli importi percepiti dal contribuente, a titolo di interessi e prelievi, in esecuzione di un mandato ad investire somme di denaro conferito ad un operatore finanziario, sono qualificabili come redditi di capitale, assoggettabili a tassazione ai sensi degli artt. 41 e 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza che assuma alcun rilievo la circostanza, giudizialmente accertata, che il mandatario si sia indebitamente appropriato del capitale investito, atteso che i comportamenti penalmente rilevanti, che uno dei contraenti abbia perpetrato in danno dell'altro ai fini della stipulazione di un contratto o nell'ambito del suo svolgimento, si risolvono in una causa di annullamento o di risoluzione per inadempimento e non vanificano, di per sé, il sinallagma contrattuale, che resta in vita fino all'esperimento delle correlative azioni costitutive.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)