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Sez. 5, Sentenza n. 4612 del 22/02/2008 (Rv. 602068 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Mandato ad investire somme di denaro - Interessi e prelievi percepiti dal mandante - Assoggettabilità a tassazione - Sussistenza - Appropriazione indebita del capitale da parte del mandatario - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602068-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposte sui redditi, gli importi percepiti dal contribuente, a titolo di interessi e prelievi, in esecuzione di un mandato ad investire somme di denaro conferito ad un operatore finanziario, sono qualificabili come redditi di capitale, assoggettabili a tassazione ai sensi degli artt. 41 e 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza che assuma alcun rilievo la circostanza, giudizialmente accertata, che il mandatario si sia indebitamente appropriato del capitale investito: i comportamenti penalmente rilevanti che uno dei contraenti abbia perpetrato in danno dell'altro ai fini della stipulazione di un contratto o nell'ambito del suo svolgimento, risolvendosi in una causa di annullamento o di risoluzione per inadempimento, non vanificano infatti di per sé stessi il sinallagma contrattuale, il quale resta in vita fino all'esperimento delle correlative azioni costitutive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1445, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)