Sez. 1, Sentenza n. 9691 del 25/09/1990 (Rv. 469327 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - IN MATERIA TRIBUTARIA - ININFLUENZA - LITE RIGUARDANTE ATTI IMPOSITIVI RELATIVI A MATERIA DIVERSA DA QUELLA TRIBUTARIA - INCOMPATIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - IN MATERIA TRIBUTARIA - ININFLUENZA - LITE RIGUARDANTE ATTI IMPOSITIVI RELATIVI A MATERIA DIVERSA DA QUELLA TRIBUTARIA - INCOMPATIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la disposizione contenuta nell'art. 3, primo comma n. 4, legge 23 aprile 1981 n. 154, secondo cui l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per lite pendente con il comune non sussiste quando la lite verte in materia tributaria, si riferisce alle controversie inerenti all'applicazione di Tributi in senso proprio e non è, pertanto, in via estensiva applicabile alle liti riguardanti Atti impositivi relativi ad altra materia (nella specie, di opposizione avverso l'ordinanza di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione edilizia).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)