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Sez. 1, Sentenza n. 4252 del 24/02/2006 (Rv. 587030 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale o provinciale - Incompatibilità ex art. 63, n. 4 T.U. enti locali - Lite pendente - Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587030-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Costituisce "lite pendente", incompatibile con l'assunzione della carica di amministratore comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giudizio di opposizione avverso un'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Amministrazione nei confronti dell'eletto per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: il procedimento disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 va infatti annoverato tra quelli civili di cognizione ordinaria, in quanto, nonostante la parziale operatività di regole e principi propri del procedimento penale - quali quelli di legalità ed irretroattività, il divieto dell'analogia, l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, etc. - ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria secondo le regole che caratterizzano il processo civile quanto agli oneri delle parti ed ai poteri del giudice, al quale è precluso di fondare la decisione su una "causa petendi" diversa da quella dedotta, in base ad una propria attività di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)