Sez. 1, Sentenza n. 657 del 29/02/1968 (Rv. 331830 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI.*
Il Banco di Napoli e ente pubblico economico. Controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti del Banco di Napoli sono devolute, anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale-corporativo ed ai sensi dell'art. 429 cod proc civ alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che non derivino da provvedimenti speciali di applicazione di norme regolamentari con le quali sia stato esercitato il potere di disporre della propria organizzazione. (V. 580-66, massima n. 321163 1120-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)