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Sez. U, Sentenza n. 1649 del 21/09/1970 (Rv. 347581 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI SANZIONE DISCIPLINARE.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347581-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI SANZIONE DISCIPLINARE.*

Il Banco di Napoli e ente pubblico economico. Le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti del Banco di Napoli sono devolute, anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo ed ai sensi dell'art 429 cod proc civ alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che non derivino da provvedimenti amministrativi speciali di applicazione di norme regolamentari con le quali sia stato esercitato il potere di disporre della propria organizzazione. (nella specie, era stata impugnata dinanzi al consiglio di stato una deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco, con la quale era stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione. In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, promosso dal Banco, il SC ha rilevato che l'Esercizio del potere disciplinare, limitato dalla regolamentazione collettiva o contrattuale in tema di Estinzione dei rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti del Banco lascia integro il diritto soggettivo del dipendente, dovendosi il provvedimento disciplinare assimilare alle manifestazioni di volonta di un qualsiasi datore di lavoro privato ed ha enunciato il principio che precede). (V 1620'69, mass n 340559 1154'68, mass n 332643 657'68, mass n 331830).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)