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Sez. U, Sentenza n. 23195 del 03/11/2009 (Rv. 610274 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Canone per l'installazione di impianti pubblicitari (CIMP) - Relative controversie - Giurisdizione tributaria - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610274-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 2009, costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicitĂ  e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di quest'ultima, per cui le controversie aventi ad oggetto la sua debenza spettano alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)