Sez. L, Sentenza n. 8083 del 21/04/2015 (Rv. 635311 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Domanda di equo indennizzo - Termine semestrale di decadenza per la proposizione - Art. 3 del d.P.R. n. 349 del 1994 - Decorrenza - Individuazione - Collegamento alla causa di servizio - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
In tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, inizia a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, salvo il caso in cui la menomazione non si sia manifestata contemporaneamente all'infermità o alla lesione, e non dal momento del riconoscimento della causa di servizio, ferma restando, quanto alla disciplina regolatrice, l'applicabilità del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ove tale conoscenza si sia concretizzata successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.
Riferimenti normativi: DPR 20/04/1994 num. 349 art. 3, DPR 29/10/2001 num. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)