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Sez. L, Sentenza n. 4669 del 09/03/2015 (Rv. 634810 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Domanda di equo indennizzo - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Dal verificarsi del danno - Esclusione - Dalla conoscibilità della natura e della gravità della malattia - Nozione - Riferimento alle conoscenze comuni dell'uomo medio integrate da diagnosi mediche - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634810-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)

In tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, non inizia a decorrere dal momento in cui il danno, conseguente alla lesione dell'integrità fisica o psichica, si è avverato, ma da quello in cui lo stesso è divenuto, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall'interessato, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da diagnosi mediche, dalle quali sia desumibile la natura e la gravità della malattia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva individuato la decorrenza del detto termine alla data in cui il lavoratore, dopo aver eseguito un'agobiopsia, aveva avuto compiuta cognizione della gravità della epatopatia da cui era affetto e della sua dipendenza da causa di servizio).

Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 686 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)