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Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

Testo vigente

Art. 243

1. Restano fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi, l'ammortamento e la definizione dei mutui per costruzione di case popolari od economiche in attuazione dei provvedimenti urgenti per la citta' di Roma di cui al titolo V del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, concernenti l'istituto per le Case popolari e l'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato incorporato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931 n. 338.

2. Ai rapporti giuridici ed agli obblighi derivanti dai mutui e dalle costruzioni eseguite per conto delle cooperative edilizie di Roma e di Napoli, dall'Unione edilizia nazionale posta in liquidazione con R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2022, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935 n. 1043.

3. Restano ugualmente fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi in dipendenza della costruzione di case popolari od economiche autorizzate dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, recante provvedimenti per la citta' di Napoli, dal R. decreto-legge 8 maggio 1924 n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, per esecuzione di opere pubbliche nella Lucania, ed in genere da altre disposizioni speciali.

Art. 244

1. Le attribuzioni deferite al Ministero dei lavori pubblici in materia di cooperative edilizie, in quanto non sia diversamente disposto, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa. Sono a questa anche estese tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici previsti dal presente testo unico per le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' tutte le norme ivi contenute, in quante applicabili.

2. Restano comunque ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in materia di contributi erariali nel pagamento di parte degli interessi nonche' quelle spettanti alla Commissione di vigilanza a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 245

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:

  1. a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;

  2. b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa;

  3. c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la piu' prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Art. 246

1. Con regolamento da approvarsi e da modifarsi eventualmente con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sono determinate le opere e le forniture il cui costo sia da escludere in tutto od in parte dal contributo erariale.

2. Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, ovvero di quello per le comunicazioni qualora trattisi, di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono determinate le modalita' per l'applicazione delle norme sulla esecuzione, contabilizzazione e collaudazione delle case popolari od economiche a contributo erariale nonche' la tariffa delle competenze spettanti agli ingegneri direttori dei lavori ed agli ingegneri collaudatori.

3. Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, sono emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni a contributo erariale siano mantenuti in giusta relazione con quelli delle materie prime e della mano d'opera.

Art. 247

1. Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui a R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997.

2. Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali previste dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, salvo l'esclusione contenuta nell'art. 1 (comma 3°) del decreto stesso.10

Art. 250

1. Per gli alloggi a proprieta' individuale costruiti da societa' cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatati.

2. La quota d'interesse a carico degli assegnatari non puo' pero' essere inferiore all'uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma sara' computato a diminuzione del contributo erariale.

Art. 251

1. Le norme del presente testo unico sono estese, in quanto applicabili, alle cooperative per case popolari ed economiche che esplicano la loro attivita' nei possedimenti o nelle Colonie.

Parte seconda

Titolo I. Case popolari ed economiche nelle localita' colpite da terremoti

Capo 1°. Costruzione e manutenzione.

Art. 252

1. Il Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:

  1. a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

  2. b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;

  3. c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.

Art. 253

1. La costruzione delle case, di cui all'articolo 252, e' fatta di preferenza sulle aree gia' occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferite ai comuni.

2. Dette aeree, comprese quelle nella citta' di Messina gia' tenute in gestione dalla cessata Unione edilizia nazionale, si intendono retrocesse gratuitamente allo Stato senza alcuna formalita' quando siano state utilizzate od occorra utilizzarle per le costruzioni stesse.

3. Qualora le aree siano state dai comuni temporaneamente concesse a terzi, gli eventuali oneri dipendenti dalla revoca della concessione faranno carico allo Stato.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree comprese nell'antico centro del Comune di Reggio Calabria.

Art. 254

1. Alla costruzione di case economiche e popolari e per alloggi degli impiegati dello Stato si provvede secondo il fabbisogno determinato dal Ministero dei lavori pubblici, con i fondi che vengano, di volta in volta, assegnati sulle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

2. Nei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al Testo unico approvato con decreto legge 19 agosto 1917, n. 1399, alle costruzioni stesse si provvede, inoltre, con le somme residue sull'autorizzazione di spesa di cui alla tabella allegata al R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni vigenti.

3. Alle spese per la custodia e per i lavori di manutenzione, fino a che gli alloggi sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, salvo il disposto dell'articolo 263.

Capo 2°. Gestione ed assegnazione.

Art. 255

1. Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purche' residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto e' disposto dallo art. 266.

2. Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti.

3. Per quanto riguarda la citta' di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto o rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca.

4. A cura del podesta' sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali puo' essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprieta' dell'alloggio che attualmente occupano.

5. Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

6. Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non e' ammesso alcun gravame.17

Art. 258

1. L'assegnazione dell'alloggio e' fatta di regola in proprieta': l'acquirente e' tenuto al pagamento del prezzo nella misura stabilita dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il prezzo e' ammortizzato in cinquanta annualita' costanti comprensive di capitale e d'interesse al saggio dell'1 per cento.

3. Per gli alloggi assegnati ai mutilati ed invalidi di guerra e agli invalidi e mutilati per la Causa Fascista il prezzo di vendita stabilito in base ai piani finanziari e' ridotto del 15 per cento.

4. Gli acquirenti possono anche liberarsi dal proprio debito versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' di ammortamento calcolato al saggio di sconto del 7,50 per cento. Tale saggio puo' essere variato in piu' o in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

5. Gli assegnatari che stipulino contratto di acquisto entro tre mesi dalla data di definitiva assegnazione, avvalendosi della facolta' di cui al comma precedente, otterranno a titolo di premio un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato.

6. Dopo l'estinzione del debito l'Amministrazione e' tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.

Art. 259

1. Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma, dell'articolo 258 puo' essere frazionato in dieci annualita' eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 percento da corrispondersi in rate bimestrali o mensili con le norme indicate all'art. 261. Detta misura d'interessi puo' essere variata in piu' od in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.

2. Nel caso di pagamento frazionato lo sconto di cui al 5° comma dell'articolo 258 e' ammesso limitatamente al 5% del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione, e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscrivera' ipoteca sull'immobile ovvero manterra' in vigore quella gia' iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente.

Art. 260

1. Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprieta' della casa, puo' il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissiono locale di cui all'art. 257, concedere la casa in uso.

2. I canoni d'uso vengono determinati dal detto Ministero.

Art. 261

1. La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, o dei canoni d'uso, e' eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto, ed il relativo importo e' versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

2. Il pagamento deve essere fatto in 6 rate bimestrali eguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.

3. In deroga al disposto del comma precedente, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche o popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal l° gennaio 1933, deve essere fatto in 12 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.

4. Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali deve essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.

5. Analoga deroga pel pagamento dei canoni di ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone e pel versamento in Tesoreria degli importi relativi puo' essere adottata con decreto del prefetto della provincia, sentiti l'ufficio del Genio Civile competente e la Regia intendenza di finanza.

6. Nel caso di vendita in unica soluzione a norma del quarto comma dell'art. 258, il prezzo dell'alloggio e' versato direttamente in Tesoreria dall'acquirente prima della stipula del contratto.

Art. 262

1. Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell'art. 258, il proprietario non potra' farne alienazione se non previo nulla osta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del comune ove trovasi l'appartamento stesso, puo' osercitarsi diritto di prelazione.

2. Il proprietario dell'alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovra' far pubblicare l'offerta nel foglio degli annunzi legali della provincia.

3. Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione deve notificare all'Amministrazione dei lavori pubblici e all'offerente la dichiarazione autentica d'accettazione e depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma indicata nell'offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nel foglio degli annunzi legali.

4. Nel caso di piu' concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide insindacabilmente il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 263

1. Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed e' loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

2. La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all'articolo 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni gia' scaduti.

3. Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l'esecuzione e' affidata agli agenti della forza pubblica.