Sez. 1, Sentenza n. 6859 del 17/11/1983 (Rv. 431520 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA CONTENZIOSA - AUDIZIONE DEL P.M. - MODALITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA CONTENZIOSA - AUDIZIONE DEL P.M. - MODALITÀ.*
Il procedimento ex art. 274 cod. civ. per l'ammissibilità della Azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ha, malgrado l'adozione del rito camerale, natura di giudizio contenzioso e, pertanto, l'audizione del pubblico ministero si realizza con la comunicazione degli Atti all'ufficio di questo ultimo, mentre non induce alcuna nullità il fatto che lo stesso pubblico ministero si sia limitato ad apporre il suo visto sugli Atti trasmessigli, senza redigere le conclusioni per iscritto a norma dell'art. 738 cod. proc. civ.. (V 6660/81, mass n 417519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)