Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 16/12/1981 (Rv. 417519 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO INFRASEDICENNE - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - NECESSITÀ - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE IN LUOGO DEL PREDETTO CONSENSO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL SUO UFFICIO - SUFFICIENZA - PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE E CONCLUSIONI - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO INFRASEDICENNE - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - NECESSITÀ - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE IN LUOGO DEL PREDETTO CONSENSO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AL SUO UFFICIO - SUFFICIENZA - PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE E CONCLUSIONI - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Nel procedimento di cui all'art. 250 quarto comma cod. civ., promosso dal genitore che intende effettuare il riconoscimento del figlio minore, per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso dell'altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento medesimo, il principio della obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero è osservato, in considerazione del carattere contenzioso del procedimento stesso, ed ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ., con la comunicazione degli Atti all'ufficio del pubblico ministero, mentre resta irrilevante la circostanza che questi, in concreto, eserciti o meno la facoltà di partecipare alle udienze e di prendere conclusioni. (V 5289/80, mass n 409143).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)