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Sez. 1, Sentenza n. 626 del 15/01/2007 (Rv. 594326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Elezione di domicilio presso un collega - Notifica mediante consegna al notificatario - Erronea indicazione di questi come codifensore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Qualora l'atto d'impugnazione debba essere notificato presso il procuratore costituito della parte, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un collega, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna di copia dell'atto a detto domiciliatario del difensore, mentre resta irrilevante che il medesimo, nella relata, sia erroneamente indicato come codifensore anziché come mero domiciliatario, dato che tale annotazione ha carattere aggiuntivo e non tocca l'abilitazione del domiciliatario stesso a ricevere l'atto per conto del procuratore costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)