Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 10/03/1995 (Rv. 491061 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Procedimento d'ingiunzione - Urgenza - Dichiarazione - Decreto del Presidente del Tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
Il decreto con cui il Presidente del Tribunale dichiari l'urgenza di un procedimento d'ingiunzione ai sensi dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1942 n. 12, per il suo contenuto ordinatorio e, sostanzialmente, non decisorio e non definitivo - la sua legittimità e la sua fondatezza potrebbero essere valutate infatti in occasione della opposizione alla ingiunzione tempestivamente proposta - non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)