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Sez. U, Sentenza n. 4398 del 26/07/1984 (Rv. 436299 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ SINDACALE - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436299-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ SINDACALE - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, è esperibile solo avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano, oltre che contenuto decisorio, carattere definitivo, e, pertanto, non può essere proposto contro il decreto reso dal pretore a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, in tema di repressione della condotta antisindacale, trattandosi di provvedimento suscettibile di opposizione davanti allo stesso pretore, il quale statuisce con sentenza appellabile davanti al tribunale, sicché soltanto la decisione di quest'ultimo è impugnabile in Sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)