Sez. U, Ordinanza n. 5237 del 28/02/2025 (Rv. 673936-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento della prestazione di inabilità di natura previdenziale - Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Domanda di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento - Giurisdizione del giudizio ordinario - Sussistenza - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - In genere. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
La domanda del pubblico dipendente di accertamento delle condizioni sanitarie - se preordinata al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e, quindi, strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica - appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei dipendenti pubblici; se, invece, tale domanda è prodromica al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 della l. n. 18 del 1980), la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. finalizzato al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, non solo delle prestazioni previdenziali di invalidità e inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa, ma anche dell'ulteriore prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento).
Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)