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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021 (Rv. 663088 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Requisito sanitario necessario al riconoscimento di una prestazione - Insussistenza - Rigetto della domanda - Conseguenze - Accertamento del requisito sanitario utile per una diversa prestazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663088-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)