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Sez. 1, Ordinanza n. 852 del 23/04/1974 Cc. (dep. 14/11/1974) Rv. 128518 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - REFORMATIO IN PEIUS - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128518-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - REFORMATIO IN PEIUS - CONDIZIONI.*

In materia di misure di prevenzione il principio dell'intangibilita del giudicato opera limitatamente alla situazione obiettiva gia conosciuta dai giudici ma non, invece, in presenza di una nuova situazione che sia idonea a determinare la trasformazione, in meglio o in peggio, di una misura gia applicata con provvedimento irrevocabile. Ne discende che, quando la trasformazione della misura si concreta nella applicazione di questa ultima a una persona gia sottoposta alla sorveglianza speciale, la durata di essa puo essere stabilita in modo autonomo, tenuto conto, cioe. Delle nuove e piu gravi manifestazioni di pericolosita denunciate dall'autorita di polizia.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)