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Sez. 1, Sentenza n. 574 del 18/03/1982 Cc. (dep. 13/05/1982) Rv. 153648 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA DEL PROCEDIMENTO - GIUDICATO PENALE - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITÀ - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153648-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA DEL PROCEDIMENTO - GIUDICATO PENALE - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITÀ - OPERATIVITÀ - LIMITI.*

Il principio della intangibilità del giudicato si estende anche ai provvedimenti definitivi in materia di misure di prevenzione, data la natura giurisdizionale del relativo procedimento. Tale principio opera, però, unicamente in relazione alle situazioni oggettive considerate nella statuizione e non impedisce l'esame, anche al fine dell'aggravamento delle misure di prevenzione già applicate, di nuove e diverse circostanze, manifestatesi successivamente. (V. Mass. 126185 anno 1974; mass. 126181 anno 1974; mass. 121679 anno 1972; mass. 115012 anno 1970 sulla prima parte; mass. 133358 anno 1976; mass. 128518 anno 1974; contra, cioè nel senso che il principio della intangibilità del giudicato, nella materia de qua, possa essere derogato solo quando la deroga si risolva in una reformatio in melius; mass. 115192 anno 1970; mass. 115898 anno 1970; mass. 116738 anno 1970; mass. 118718 anno 1971; tuttavia V. Anche mass. 120259 anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)