Sez. L, Sentenza n. 6561 del 02/12/1982 (Rv. 424182 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NORMALE RETRIBUZIONE GLOBALE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 260 DEL 1949 E LEGGE N. 90 DEL 1954 - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NORMALE RETRIBUZIONE GLOBALE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 260 DEL 1949 E LEGGE N. 90 DEL 1954 - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La normale retribuzione globale di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, non è dovuta nelle festività infrasettimanali soltanto nei casi in cui il lavoratore sia stato assente, ingiustificatamente, dal lavoro il giorno che precede la festività o nello stesso giorno festivo quando in questo, per legge o per contratto o per legittima disposizione del datore di lavoro sia previsto l'Obbligo del lavoro, senza che sia necessario a tal fine ricorrere, in caso di assenza iniziata nel giorno antecedente la festività, ad un giudizio prognostico per stabilire se il lavoratore si sarebbe assentato anche durante la festività stessa, occorrendo soltanto stabilire in concreto in quale momento inequivocabilmente il dipendente abbia inteso riprendere l'assolvimento dell'Obbligo della prestazione. Identica disciplina va applicata anche quando l'inizio di tale assenza riguardi soltanto una parte dell'orario di lavoro, per essere la residua parte corrispondente ad una riduzione contrattuale di tale orario, equiparabile a mezza giornata festiva, susseguente allo inizio stesso. (V 748/73, mass n 362982).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)