Sez. 2, Sentenza n. 748 del 15/03/1973 (Rv. 362982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE GLOBALE PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 260 DEL 1949 - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE GLOBALE PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 260 DEL 1949 - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La normale retribuzione globale di cui all'art 5 della legge 27 maggio 1949, n 260, nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1954, n 90, non e dovuta nelle festivita infrasettimanali soltanto nei casi in cui il lavoratore sia stato assente, ingiustificatamente, dal lavoro il giorno che precede la festivita, o nello stesso giorno festivo quando in questo, per legge o per contratto o per legittima disposizione del datore di lavoro sia previsto l'Obbligo del lavoro. (V 3000/68, mass n 335836).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)