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Sez. 2, Sentenza n. 748 del 15/03/1973 (Rv. 362982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE GLOBALE PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 260 DEL 1949 - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE GLOBALE PREVISTA DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 260 DEL 1949 - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La normale retribuzione globale di cui all'art 5 della legge 27 maggio 1949, n 260, nel testo modificato dalla legge 31 marzo 1954, n 90, non e dovuta nelle festivita infrasettimanali soltanto nei casi in cui il lavoratore sia stato assente, ingiustificatamente, dal lavoro il giorno che precede la festivita, o nello stesso giorno festivo quando in questo, per legge o per contratto o per legittima disposizione del datore di lavoro sia previsto l'Obbligo del lavoro. (V 3000/68, mass n 335836).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)