Sez. U, Sentenza n. 4664 del 18/10/1978 (Rv. 394340 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (OSPEDALI RIUNITI DI SANTA CHIARA IN PISA - RAPPORTO TRA L'ENTE ED UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA CUSTODIA ED AL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI NECESSARI AL LABORATORIO DI ANALISI DELL'ENTE STESSO).*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE (OSPEDALI RIUNITI DI SANTA CHIARA IN PISA - RAPPORTO TRA L'ENTE ED UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA CUSTODIA ED AL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI NECESSARI AL LABORATORIO DI ANALISI DELL'ENTE STESSO).*
Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968 n 132, quali strumenti fondamentali con cui lo stato e le regioni provvedono alla tutela della salute pubblica, secondo programmi legislativamente determinati e criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro, sono enti pubblici non economici. Pertanto, l'attivita lavorativa che, in forza di atto di assunzione e dietro retribuzione predeterminata, venga prestato dal dipendente di essi con continuita e vincolo di subordinazione nell'ambito dell'organizzazione di detti ospedali, e per la realizzazione dei loro fini istituzionali, integra un rapporto di pubblico impiego soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della Corte suprema, in Sede di regolamento di giurisdizione, hanno affermato la natura pubblicistica del rapporto di impiego intervenuto fra gli ospedali riuniti di Santa chiara in Pisa ed un dipendente addetto alla custodia ed al trattamento degli animali necessari al laboratorio di analisi degli ospedali medesimi, per l, esecuzione di prove biologiche, sierologiche e microbiologiche).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 40 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 42, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)