Sez. U, Sentenza n. 2252 del 04/03/1988 (Rv. 458064 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO CIVILE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDO CIVILE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.*
Costituisce rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, quello instaurato a seguito di assunzione di un invalido civile, effettuata dall'Inail in adempimento degli obblighi previsti dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, a nulla rilevando che durante il previsto periodo di prova il rapporto difetti del requisito della stabilità. (V 665/80, mass n 404082; (V 3070/79, mass n 399423; (V 4664/78, mass n 394340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)