Sez. 5, Sentenza n. 9184 del 09/04/2008 (Rv. 602916 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese - Patrimonio netto - Determinazione - Fondi iscritti in bilancio per specifici oneri e passività - Computabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di copertura delle perdite derivanti da verifica della Guardia di Finanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461, il fondo iscritto in bilancio per specifici oneri o passività, come la copertura di perdite derivanti dalla verifica della polizia tributaria, è un fondo specifico che, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del d.m. 7 gennaio 1993 - adottato in attuazione del d.l. n. 394 citato - non va incluso nel patrimonio netto oggetto dell'imposta in esame.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 3 com. 7, DM Finanze 07/01/1993 art. 2, Cod. Civ. art. 2424, Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)