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Sez. 5, Sentenza n. 1946 del 03/02/2004 (Rv. 569846 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal d.l. n. 394 del 1992 - Patrimonio netto - Determinazione - Fondo per imposte differite sulle riserve da rivalutazione - Inclusione - Legittimità - Violazione del divieto di doppia imposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569846-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposte straordinarie e con riguardo all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1992, n. 394 (convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461), è legittima l'inclusione nell'imponibile, di un fondo per imposte differite sulle riserve da rivalutazione, alla luce della disciplina dettata dall'art. 2 del d.m. 7 gennaio 1993 - di attuazione del citato d.l. n. 394 del 1992 - e dalle varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo in materia di iscrizione in bilancio delle riserve suddette (nella fattispecie, art. 23 della legge n. 576 del 1975, art. 6 della legge n. 72 del 1983 e art. 26 della legge n. 413 del 1991), e senza che possa ritenersi che tale inclusione realizzi di per sè una duplicazione d'imposta, in violazione del divieto di doppia imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST., DM Finanze 07/01/1993 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)