Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da vacanza rovinata - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie. TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - In genere.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva risarcito il danno non patrimoniale patito dai turisti di un campeggio in conseguenza dell'incendio propagatosi da un terreno limitrofo, indipendentemente dal riscontro della ricorrenza di un cd. pacchetto turistico di cui alla direttiva 90/314/CEE, attuata con il d.lgs. n. 111 del 1995).
Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 all. 1 art. 46, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)